
Servizio 03
Verifiche tecniche per chi compra o vende casa a Verona e provincia
Lo studio tecnico del Geom. Valentino Pezzo controlla, per chi compra o vende una casa a San Giovanni Lupatoto e in provincia di Verona, che l’immobile sia in regola al Catasto e in Comune prima del compromesso e del rogito: planimetria, titoli edilizi, APE. È un’assistenza esclusivamente tecnica: lo studio non svolge attività di mediazione immobiliare.
01Assistenza tecnica
Tecnico di parte, non agente immobiliare
Il geometra lavora per chi lo incarica, venditore o acquirente, e si occupa solo degli aspetti tecnici dell’immobile.
Cosa fa lo studio
- controlla visure, planimetrie e intestazioni catastali;
- ricostruisce i titoli edilizi e li confronta con lo stato reale;
- aggiorna la planimetria e, se serve, regolarizza le difformità;
- prepara la documentazione tecnica da consegnare al notaio.
Cosa non fa
- non cerca immobili e non ne promuove la vendita;
- non mette in contatto chi vende e chi compra;
- non tratta il prezzo tra le parti.
02Cosa facciamo
Tre controlli prima di firmare
| Controllo | Cosa si verifica | Riferimento |
|---|---|---|
| Conformità catastale | Dati catastali e planimetria depositata corrispondono alla casa reale. | art. 29, c. 1-bis, L. 52/1985 (Normattiva, nuova scheda) |
| Conformità urbanistica | Lo stato della casa corrisponde ai titoli edilizi che ne hanno autorizzato costruzione e modifiche (stato legittimo). | art. 9-bis D.P.R. 380/2001 (Normattiva, nuova scheda) |
| Prestazione energetica | Presenza e validità dell’attestato di prestazione energetica (APE). | art. 6 D.Lgs. 192/2005 (Normattiva, nuova scheda) |
Per chi vende
- Planimetria in regola
Confronto con lo stato reale e, se ci sono differenze rilevanti, aggiornamento con una pratica DOCFA prima del rogito.
- Titoli edilizi e difformità
Ricerca delle pratiche in Comune e, se emergono difformità, valutazione della regolarizzazione più adatta.
- APE
L’attestato di prestazione energetica da consegnare all’acquirente e allegare all’atto: vedi il servizio APE.
Per chi compra
- Controllo prima del compromesso
Visure, planimetrie, accesso agli atti in Comune e sopralluogo, con una relazione scritta sulle eventuali difformità e su come sistemarle.
- Valore dell’immobile
Su richiesta, una stima del valore di mercato redatta dal geometra. Vedi perizie e stime.
03Come lavoriamo
Prima si controlla, poi si firma
Le difformità emergono con i controlli: meglio scoprirle prima di impegnarsi con il compromesso.
-
Raccolta dei documenti
Atto di provenienza, dati catastali, eventuali pratiche edilizie e APE già disponibili.
-
Visure e accesso agli atti
Lo studio richiede visure e planimetrie e recupera in Comune i progetti depositati.
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Sopralluogo e confronto
Il geometra misura la casa e la confronta con planimetria catastale e titoli edilizi.
-
Esito scritto
Il cliente riceve l’esito dei controlli con le eventuali pratiche necessarie, da condividere con il notaio.
04Costi
Costi e preventivo
Dal 2012 non esistono più tariffe professionali obbligatorie: il compenso si concorda e, prima dell’incarico, lo studio consegna un preventivo scritto con le singole voci di costo, come prevede l’art. 9 del D.L. 1/2012 (Normattiva, nuova scheda).
| Prestazione | Versamenti agli enti |
|---|---|
| Controllo prima dell’acquisto | Eventuali diritti per l’accesso agli atti |
| Verifica per chi vende | Eventuali diritti per l’accesso agli atti |
| Attestazione di conformità catastale | – |
| Aggiornamento planimetria (DOCFA) | 70 € per unità immobiliare |
Documenti utili
Per avviare la verifica è utile avere, se disponibili:
- atto di provenienza (rogito, successione o donazione);
- visura e planimetria catastale;
- licenze, concessioni, permessi, CILA o SCIA ed eventuali condoni;
- APE già esistente e libretto dell’impianto termico;
- per chi compra: indirizzo e dati catastali forniti dal venditore, bozza della proposta o del preliminare.
FAQ
Domande frequenti su compravendita e conformità
Le risposte del geometra ai dubbi più comuni di chi vende o compra casa.
Devo vendere casa: quali documenti tecnici servono per il rogito?
Sul piano tecnico servono dati catastali e planimetria conformi allo stato reale della casa, la documentazione dei titoli edilizi e l’attestato di prestazione energetica (APE).
Nell’atto di vendita i dati catastali e la planimetria devono corrispondere alla casa com’è davvero: la dichiarazione di conformità è richiesta a pena di nullità (art. 29, c. 1-bis, L. 52/1985). L’APE va consegnato all’acquirente e allegato al contratto (art. 6 D.Lgs. 192/2005). Nell’atto vanno inoltre indicati gli estremi dei titoli edilizi con cui la casa è stata costruita e modificata.
Conviene far controllare tutto da un tecnico prima di firmare il preliminare: è il momento in cui le eventuali difformità costano meno da sistemare.
Cos’è la conformità catastale e chi può attestarla?
La conformità catastale è la corrispondenza tra la casa com’è davvero e i dati e la planimetria depositati al Catasto: nell’atto di vendita va dichiarata a pena di nullità.
La dichiarazione la rendono i venditori nell’atto. Può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, come il geometra (art. 29, c. 1-bis, L. 52/1985, introdotto dal D.L. 78/2010).
Lo studio rilascia l’attestazione dopo un sopralluogo e il confronto tra lo stato reale e la planimetria in banca dati. Se emergono differenze rilevanti, prima del rogito presenta l’aggiornamento DOCFA.
La planimetria catastale non corrisponde alla casa: posso vendere lo stesso?
Sì, ma se le differenze sono rilevanti la planimetria va aggiornata con una pratica DOCFA prima del rogito, perché l’atto di vendita deve dichiarare la conformità catastale a pena di nullità.
Prima del rogito lo studio confronta la planimetria in banca dati con lo stato reale. Se ci sono differenze che incidono sulla consistenza o sulla rendita – una parete spostata, un vano in più o in meno, un ripostiglio diventato bagno – presenta un aggiornamento DOCFA all’Agenzia delle Entrate. Oltre all’onorario del tecnico si paga il tributo catastale di 70 euro per unità immobiliare.
La conformità catastale non equivale alla conformità urbanistica: aggiornare il Catasto non rende regolari lavori fatti senza titolo edilizio. Se la modifica richiedeva una pratica in Comune, va regolarizzata anche lì.
Che differenza c’è tra conformità catastale e urbanistica?
La conformità catastale riguarda i dati del Catasto, che servono soprattutto a fini fiscali; la conformità urbanistica riguarda la regolarità edilizia, cioè la corrispondenza della casa ai titoli rilasciati dal Comune.
Il Catasto registra planimetria, categoria e rendita dell’immobile. La regolarità edilizia si misura invece sullo “stato legittimo”: quello risultante dal titolo che ha autorizzato la costruzione e da quelli degli interventi successivi (art. 9-bis, c. 1-bis, DPR 380/2001).
Una casa può essere in regola al Catasto ma non in Comune, o viceversa. Per questo, prima di vendere o comprare, lo studio controlla entrambe: visure e planimetrie da una parte, progetti e pratiche comunali, tramite l’accesso agli atti, dall’altra.
Prima del compromesso conviene far controllare la casa da un geometra?
Sì: prima del compromesso una verifica tecnica costa meno e tutela di più, perché dopo il preliminare è difficile rinegoziare prezzo e condizioni.
Il controllo comprende:
- visure e planimetrie catastali;
- l’accesso agli atti in Comune, per confrontare i progetti con lo stato reale;
- la verifica dell’APE;
- una stima di costi e tempi per sistemare le eventuali difformità.
Al termine lo studio consegna una relazione scritta. Nell’atto di vendita, del resto, la conformità catastale va dichiarata a pena di nullità (art. 29, c. 1-bis, L. 52/1985).
Si può comprare o vendere una casa con piccoli abusi o difformità?
Dipende dalla difformità: l’atto può essere valido, ma le difformità restano e possono bloccare o ridurre il mutuo, abbassare il valore della casa e causare contestazioni dopo il rogito.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 8230/2019) l’atto è valido se riporta gli estremi del titolo edilizio realmente esistente e riferibile all’immobile, anche se la costruzione se ne discosta. Questo però non sana nulla: la difformità resta a carico di chi possiede la casa.
Molte piccole difformità rientrano oggi nelle tolleranze costruttive (art. 34-bis DPR 380/2001) o si possono regolarizzare con la sanatoria semplificata introdotta dal Salva Casa (art. 36-bis). Chi paga la regolarizzazione, e entro quando, va scritto nel preliminare.
Per le clausole del contratto è bene sentire il notaio o un avvocato. Lo studio verifica lo stato dell’immobile e indica cosa si può sanare, con quali costi e tempi.
La relazione tecnica integrata (RTI) è obbligatoria? Chi la paga?
No, oggi la relazione tecnica integrata non è obbligatoria per legge: è una relazione firmata da un tecnico che verifica in un unico documento la conformità edilizia e catastale dell’immobile.
In diverse province del Veneto, per esempio Venezia e Vicenza, esistono protocolli tra notai e tecnici che ne fissano i contenuti; per Verona non ne risultano.
Conviene farla prima di mettere in vendita la casa: di solito la commissiona il venditore, che così arriva alla trattativa con i documenti in ordine.
Si può vendere una casa senza agibilità?
Sì: la sola mancanza dell’agibilità non rende nulla la vendita, ma l’acquirente deve esserne informato.
Se lo scopre solo dopo il rogito, l’acquirente può chiedere la risoluzione del contratto o un risarcimento.
Oggi l’agibilità non è più un certificato rilasciato dal Comune ma una segnalazione certificata (SCA). Va presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori per le nuove costruzioni e per gli interventi che incidono su sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico; se non viene presentata, la sanzione va da 77 a 464 euro (art. 24 DPR 380/2001).
Se l’agibilità manca, spesso si può presentare anche in un secondo momento, dopo aver verificato che i requisiti ci siano.
Altre domande collegate
Riferimenti
Riferimenti normativi
- art. 29, c. 1-bis, L. 52/1985 – conformità catastale negli atti Normattiva (nuova scheda)
- art. 9-bis D.P.R. 380/2001 – stato legittimo dell’immobile Normattiva (nuova scheda)
- art. 24 D.P.R. 380/2001 – agibilità Normattiva (nuova scheda)
- art. 6 D.Lgs. 192/2005 – attestato di prestazione energetica Normattiva (nuova scheda)
- Accesso documentale – Comune di San Giovanni Lupatoto Comune di San Giovanni Lupatoto (nuova scheda)
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